Onorevoli Colleghi! - I criteri di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza sono, attualmente, disciplinati dalla legge 23 aprile 1959, n. 189, che, all'articolo 4, primo comma, prevede che egli venga scelto «fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo» e «nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per la difesa».
Esiste, dunque, un limite normativo posto nei confronti dei gradi di vertice degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza che, a differenza di quanto accade per i vertici dell'Arma dei carabinieri, devono attingere ancora «altrove» le figure destinate a guidarli. Nel caso del Corpo della guardia di finanza, il Comandante generale deve, infatti, ancora provenire dall'Esercito.
Con il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante «Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», infatti, si è modificato, innovandolo, l'originario regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, di cui al regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, abrogando sia l'articolo 1, che prevedeva che l'Arma dei carabinieri facesse parte dell'Esercito, sia l'articolo 13, che disponeva che il Comandante generale fosse un generale di corpo d'armata o di divisione: in questo modo si è dunque, di fatto,